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CONFINDUSTRIA
IMPERIA
STATUTO
Indice
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Titolo I - Costituzione e scopi
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Art. 1 - Denominazione
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Art. 2 -
Scopi
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Titolo II – Soci
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Art. 3 - Imprese Associate
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Art. 4 - Diritti ed obblighi delle imprese e degli
imprenditori associati
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Art. 5-
Sanzioni associative
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Art. 6 - Domanda di ammissione
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Art. 7 - Cessazione del rapporto associativo
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Titolo III – Articolazioni interne
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Art. 8 – Sezioni
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Art. 9 - Attribuzioni delle Sezioni
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Art. 10 Gruppo Piccola Industria
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Art. 11 - Gruppo Giovani Imprenditori
dell'industria
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Art. 12 -
Sezione autonoma aziende artigiane
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Titolo IV – Finanziamenti dell’Unione
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Art. 13 – Contributi
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Art. 14 -
Quota di iscrizione
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Art. 15 - Quota ordinaria annua
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Art. 16 - Quote straordinarie
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Art. 17 - Versamento quote
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Titolo V – Organizzazione dell’Unione
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Art. 18 - Organi Sociali
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Art. 19 – Verbali
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Art. 20 - Assemblea Generale
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Art. 21 – Deleghe
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Art. 22 - Convocazione dell'assemblea generale
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Art. 23 - Compiti dell'Assemblea
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Art. 24 - Funzionamento dell'Assemblea
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Art. 25 - Costituzione dell'Assemblea e maggioranza
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Art. 26 - Consiglio Direttivo
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Art. 27 - Compiti del Consiglio Direttivo
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Art. 28 - Comitato Esecutivo
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Art. 29 - Compiti del Comitato Esecutivo
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Art. 30 - Commissioni Permanenti
·
Art. 31 - Commissioni temporanee
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Art. 32 - Compiti del Presidente
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Art. 33 – Vice Presidenti
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Art. 34 - Revisori Contabili
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Art. 35 - Probiviri
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Art. 36 - Disposizioni generali sulle cariche
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Art. 37 - Rieleggibilità delle cariche
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Art. 38 - Direttore
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Titolo VI – Patrimonio e strumenti contabili
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Art. 39 - Patrimonio Sociale
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Art. 40 – Entrate
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Art. 41 - Esercizio Sociale e bilanci
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Art. 42 - Tesoriere
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Titolo VII – Modifiche statutarie e scioglimento
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Art. 43 - Modifiche Statutarie
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Art. 44 - Scioglimento e liquidazione
Art. 1 -
Denominazione
Con atto in data venticinque agosto
millenovecentoquarantacinque, a rogito del Dr. Re Bernardino Notaio, residente
ad Imperia, è fondata, con sede in Imperia, con durata illimitata, una Unione
fra Imprese produttrici di beni e/o servizi denominata "Unione degli
Industriali della Provincia di Imperia", di seguito indicata per brevità
come “Unione”.
Essa aderisce alla Confindustria, della quale
adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di
componente territoriale del sistema di rappresentanza dell'industria italiana,
quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò
essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri
soci.
Su delibera del Comitato Esecutivo, che ne fissa le
modalità, L'Unione può aderire ad Organizzazioni ed Enti Nazionali, Comunitari
ed Internazionali, come analogamente possono essere aggregate all’Unione
Associazioni ed Enti aventi scopi similari.
L’Unione può inoltre, con delibera dello stesso
Comitato Esecutivo, aprire uffici anche in altre località della provincia
Art. 2 -
Scopi
L'Unione ispira la propria azione al principio
della libera iniziativa economica ed in armonia con gli interessi generali del
Paese persegue i seguenti scopi:
a) promuovere i valori dell’imprenditorialità,
della crescita e dello sviluppo economico favorendo la solidarietà e la
collaborazione fra le Imprese anche attraverso un’attiva partecipazione delle
Imprese associate alla vita della organizzazione;
b) tutelare e rappresentare gli interessi delle
Imprese associate nei confronti delle Istituzioni nonché di qualsiasi
Organizzazione od Ente Pubblico o Privato a livello provinciale;
c) collaborare insieme agli Organismi di natura politica,
amministrativa, tecnica e sindacale, nel rispetto delle responsabilità
derivanti dalle singole competenze, alla elaborazione di programmi aventi per
oggetto lo sviluppo dell'economia nazionale e di quella territoriale in
particolare;
d) esprimere di fronte alle Istituzioni ed alla
pubblica opinione, le posizioni dell'Unione nei riguardi dei problemi che
direttamente od indirettamente interessano il mondo imprenditoriale;
e) stipulare contratti collettivi di lavoro
generali, di categoria od aziendali con le Organizzazioni dei lavoratori e
prestare la relativa assistenza alle Imprese associate nella stipulazione degli
accordi medesimi e per la conciliazione delle vertenze di lavoro;
f) favorire fra le Imprese associate le iniziative
riguardanti la loro attività, stipulare nell'interesse delle stesse, accordi e
convenzioni con Enti pubblici e privati;
g) mantenere relazioni con altre Organizzazioni di
categoria e sindacali, indipendentemente dalle stipulazioni contrattuali e
dalle controversie di lavoro, al fine di creare il più efficace spirito di
collaborazione tra le diverse componenti del sistema economico sociale del
territorio;
h) provvedere alla nomina e designazione di
rappresentanti delle categorie aderenti in tutti i Consigli, Enti ed Organi in
cui tale rappresentanza sia prevista;
i) fornire alle Imprese associate informazione,
consulenza ed assistenza sulle norme che trovano applicazione nello svolgimento
dell’attività delle stesse.
l) promuovere l'informazione, la conoscenza e la
cultura, come strumento di progresso politico, economico e sociale, ponendosi
come soggetto attivo nell’assunzione di iniziative miranti ad accrescere la
cultura di impresa e la formazione professionale;
L'Unione opera secondo principi di autonomia, di
indipendenza e di apartiticità, non ha natura commerciale ne persegue alcun
fine di lucro.
L’Unione, tuttavia al solo
scopo di perseguire la migliore realizzazione dei propri obiettivi sociali,
può, secondo le modalità deliberate dal Comitato Esecutivo, partecipare ad
attività di natura imprenditoriale.
L’Unione persegue le finalità ed assolve alle
funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia
di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le componenti del sistema.
Adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, che
costituiscono parte integrante del presente statuto ed ispira ad essi i propri
comportamenti, ai quali impegna anche i propri associati.
Titolo II - Soci
Art. 3 -
Imprese Associate
Possono far parte come
soci effettivi:
a)
Imprese, con sede o esercenti attività di
produzione di beni e/o di servizi nel territorio della Provincia di Imperia,
che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza.
b)
le imprese non private, sempre con sede o
esercenti attività di produzione di beni e/o di servizi nel territorio della
Provincia di Imperia, che operano in settori di mercato in via di
liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da
soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda diritti speciali o
della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o
in parte.
c)
I consorzi e le società consortili di imprese
di produzione di beni e/o di servizi composti da imprese di cui alle lettere
precedenti e da imprese artigiane e cooperative.
d)
Imprese cooperative di produzione di beni e/o
di servizi, previo parere favorevole di Confindustria.
Possono inoltre aderire
all’Unione, come soci aggregati, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo,
altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di
strumentalità e/o di raccordo economico con le imprese aderenti a titolo di
socio effettivo.
La loro presenza non può
snaturare, per numero ed importanza le caratteristiche organizzative della
rappresentanza istituzionale dell’Unione.
Le imprese che hanno i
requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci
aggregati.
Tutti i soci come sopra
identificati vengono iscritti nel registro delle Imprese tenuto dalla
Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo
l'appartenenza dell'impresa al sistema.
Ogni impresa associata
può essere rappresentata presso l'Unione dal Presidente, dall'Amministratore
Delegato, da uno dei Titolari o da persona appartenente all'Impresa medesima
munita di espresso mandato.
Art. 4 -
Diritti ed obblighi delle imprese e degli imprenditori associati
I soci effettivi hanno diritto di ricevere le
prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere
dall’Unione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.
Restano invece escluse per i soci aggregati tutte
quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta di
carattere politico e/o sindacale.
I soci effettivi inoltre hanno diritto di
partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi
dell’Unione e delle Sezioni purché in regola con gli obblighi statutari e
secondo le modalità previste dal presente statuto.
Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati
è limitato al Consiglio Direttivo ed agli organi delle Sezioni.
Le imprese non private di cui alla lettera b) comma
1 dell’art. 3, che abbiano aderito all’Unione dopo l’entrata in vigore del
presente statuto godono di tutti i diritti associativi e devono rispettarne
tutti gli obblighi, fatta eccezione per quanto segue:
a) non può essere attribuito loro più del 10% del totale dei voti
assembleari dell’Unione;
b) a tale limitazione dell’elettorato attivo corrisponde l’applicazione di
proporzionate aliquote contributive.
Le limitazioni di cui al precedente comma non si
applicano alle imprese non private che hanno aderito all’Unione in data
anteriore all’entrata in vigore del presente Statuto.
Ciascun socio ha diritto di avere attestata la sua
partecipazione all’Unione ed al sistema confederale, nonché di utilizzare il
logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.
Dall'adesione all'Unione deriva per l'Impresa
associata l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le
disposizioni attuative dello stesso nonché il codice etico confederale e la
Carta dei Valori associativi.
Inoltre le imprese associate sono tenute al
rispetto delle direttive adottate ed impartite dai competenti organi dell'Unione,
nonché ad adempiere, in generale, alle obbligazioni inerenti alla qualità di
Impresa associata.
In particolare l’impresa associata e, a titolo
personale, l’imprenditore o il legale rappresentante devono:
Ø
partecipare attivamente alla
vita associativa e contribuire alle scelte associative in piena integrità ed
autonomia da pressioni interne ed esterne avendo come obiettivo prioritario
l’interesse dell’intera categoria e dell’Unione.
Ø
Applicare convenzioni,
contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall’Unione o
dalle altre componenti del sistema confederale.
Ø
Non fare contemporaneamente
parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e
costituite per analoghi scopi.
Ø
Fornire all’Unione nei modi e
nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del
registro delle imprese o comunque utili per il raggiungimento degli scopi
statutari, compreso l’obbligo di dichiarare al 30 giugno ed al 31 dicembre di
ogni anno la composizione del personale dipendente a tali date.
Ø
Versare i contributi
associativi secondo le modalità ed i termini fissati dall’Unione.
Ø
Esprimere le posizioni inerenti
l’attività e gli scopi dell’Unione e del Sistema Associativo preventivamente
nelle sedi proprie di dibattito interno.
Nel caso di gruppi d’imprese facenti capo ad un
unico organismo di controllo, se svolgono attività o abbiano sede nella
Provincia di Imperia, sussiste l’obbligo di adesione all’Unione per tutte le
imprese del gruppo.
L’Unione s’impegna a promuovere il completo
inquadramento delle imprese associate nelle componenti di categoria del sistema
confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.
Le Imprese associate sono tenute ad informare
l'Unione delle questioni riguardanti l'attività e gli scopi associativi.
Art. 5- Sanzioni associative
I
soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono
passibili delle seguenti sanzioni:
Ø
sospensione dal diritto a partecipare
all'Assemblea dell’Unione ed a quelle della Sezione di appartenenza;
Ø
sospensione
dell'elettorato attivo e/o passivo;
Ø
censura
dell'Unione, comunicata per iscritto e motivata;
Ø
sospensione
da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei
mesi;
Ø
decadenza
dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Unione;
Ø
decadenza
dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di
rappresentanza esterna dell’Unione;
Ø
espulsione
nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi
derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale;
Le sanzioni vengono
deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.
La censura può essere
deliberata anche dal Presidente, nel caso in cui l'Impresa associata non
ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente Statuto,
dalle istruzioni e deliberazioni dell'Unione.
La sanzione di
sospensione temporanea dell'Impresa associata dal diritto a partecipare
all'Assemblea dell’Unione, dell'elettorato attivo e/o passivo, da ogni servizio
e da ogni attività sociale, può essere deliberata anche dal Comitato Esecutivo,
nel caso in cui questa sia colpevole di recidiva nelle mancanze che dettero
motivo a precedenti censure e sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che
rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali e morali
dell'Unione.
L’espulsione
e la dichiarazione di decadenza devono essere comunque deliberate dal Consiglio
Direttivo, fatta salva l’ipotesi dell’articolo 35.
I
comportamenti dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'impresa
associata che, pur non riferibili direttamente all'Impresa stessa, risultino
peraltro difformi dagli obblighi previsti dal codice etico o, più in
particolare, al quartultimo capoverso
dell'art. 4, saranno deferiti dal Comitato Esecutivo al Collegio dei Probiviri
che potrà prendere, nei riguardi dell'imprenditore interessato e, se del caso,
dell'Impresa rappresentata, i provvedimenti di cui al primo capoverso del
presente articolo.
E'
ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel
termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
Art. 6 -
Domanda di ammissione
La domanda di
ammissione di una Impresa all'Unione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa, deve essere presentata alla Presidenza dell'Unione stessa e
contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti
dal presente Statuto nonché del Codice etico confederale e della Carta dei
valori associativi..
Nella domanda devono, inoltre, essere indicate: le
persone dei legali rappresentanti; la natura dell'attività esercitata;
l'ubicazione degli stabilimenti; il numero dei dipendenti e la Sezione o le
Sezioni delle quali si chiede di far parte.
E' condizione per l'ammissione che le Imprese e i
loro legali rappresentanti diano pieno affidamento sotto il profilo legale e
morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.
Sulla domanda di ammissione si pronuncia, a
maggioranza di voti, il Comitato Esecutivo, sentito il parere del Presidente
della Sezione competente.
La delibera di cui al comma precedente è assunta in
coordinamento con le altre componenti primarie eventualmente interessate.
In caso di pronuncia negativa del Comitato
Esecutivo l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del
Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga
accolta.
Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai
Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
L'iscrizione impegna l'Impresa associata per un
biennio decorrente dal primo giorno del bimestre solare in cui avviene
l'iscrizione.
Ai soli effetti della quantificazione dei
contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.
Il patto associativo viene tacitamente rinnovato di
biennio in biennio se il Socio non presenta le sue dimissioni con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
La modifica della denominazione e/o della ragione
sociale non comporta la cessazione del rapporto associativo, se non viene
esercitato il diritto di cui al primo comma, lettera a), dell’art. 7.
Art. 7 -
Cessazione del rapporto associativo
L'Impresa perde la qualità di associata:
a) per dimissioni volontarie nei termini e forma di
cui all'art. 6;
b) per cessazione dell'attività d’impresa;
c) per perdurante morosità nel pagamento delle
quote associative;
d) per il venire meno dei requisiti richiesti per
l'ammissione dell'Impresa e nei casi di adesioni contemporanee incompatibili,
previa valutazione e relativa determinazione da parte del Comitato Esecutivo;
e) per fallimento dichiarato con sentenza passata
in giudicato;
f) per espulsione - su delibera del Consiglio
Direttivo ai sensi dell'art. - a seguito di gravi e ripetute inosservanze degli
obblighi assunti verso l'Unione in forza dei patti sociali, dei regolamenti,
delle norme e deliberazioni degli Organi della Unione stessa, o per dichiarata
indegnità.
Nei casi di cessazione dell'Unione ai sensi dei
punti a) e c) le Ditte rimangono tenute al pagamento dei contributi per
l'intero anno finanziario in corso.
Nel caso b) il pagamento dei contributi sarà
continuato fino alla effettiva cessazione di ogni attività produttiva.
Nel caso f) la delibera di espulsione viene assunta
previo parere delle altre componenti primarie eventualmente interessate. In
caso di parere difforme la questione è devoluta alla Confindustria.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il
socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la
titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Unione e del sistema
confederale.
Titolo III – Articolazioni interne
Art. 8 -
Sezioni
Le Imprese associate sono raggruppate, in base alle
attività da esse esercitate, in Sezioni di categoria indicate nel foglio
allegato.
Le Imprese che esercitano contemporaneamente
distinti rami di attività, saranno iscritte nelle Sezioni corrispondenti.
E' istituita una Sezione Industrie Varie alla quale
saranno assegnate le Imprese esercenti industrie per le quali non sia possibile
costituire un'apposita Sezione.
Per la costituzione di una Sezione occorrono almeno
tre Imprese associate esercenti lo stesso ramo di attività.
Le Sezioni possono essere suddivise in Gruppi. La
suddivisione dei Gruppi è deliberata dalla Sezione.
Le eventuali modificazioni ed aggiunte circa il
numero e la composizione delle Sezioni saranno di competenza del Comitato
Esecutivo.
Le Sezioni si propongono in particolare i seguenti
scopi:
a) perseguire i fini statutari nell'ambito dei
particolari problemi della specifica attività e nel rispetto ed in armonia con
gli interessi generali;
b) promuovere la partecipazione delle Imprese alla
vita associativa.
Art. 9 - Attribuzioni delle Sezioni
Ciascuna Sezione elegge un proprio Presidente e uno
o più Vice Presidenti, anche per la sua sostituzione, in caso di assenza, ad
ogni effetto.
Il Presidente di Sezione può durare in carica tre
bienni, ma non è ammessa una quarta rielezione consecutiva.
Il Presidente della Sezione fa parte di diritto del
Consiglio Direttivo.
Nelle Sezioni suddivise in Gruppi, ciascun Gruppo
elegge il Capo Gruppo che dura in carica due anni e che sarà Vice Presidente di
diritto della Sezione e che potrà essere eletto per altri due bienni.
Nelle votazioni nell'ambito della Sezione per la
determinazione dei voti, valgono le medesime norme stabilite dall'art. 20 per
l'Assemblea Generale.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di
voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente di Sezione.
Le Sezioni ed i Gruppi si riuniscono ogni qualvolta
il Presidente di Sezione o rispettivamente il Capo Gruppo lo ritenga
necessario. Le riunioni saranno valide quando siano presenti almeno la metà più
uno dei voti spettanti alla Sezione. Trascorsa un'ora dalla convocazione le
riunioni saranno valide qualunque sia il numero dei voti presenti alla
riunione.
Per tutte le questioni che interessano
particolarmente un singolo ramo di attività,
Le deliberazioni delle Sezioni concernenti questioni
di carattere generale per avere valore sia nei rapporti dei Soci che nei
rapporti dei terzi, debbono essere ratificate dal Comitato Esecutivo.
La Sezione riunita in Assemblea provvederà alla
designazione della propria rappresentanza nel Consiglio Direttivo come segue:
1) Le Sezioni che inquadrano non più di 100 dipendenti saranno
rappresentate dal Presidente.
2) Le Sezioni che inquadrano da
3) Le Sezioni che inquadrano oltre 250 dipendenti saranno rappresentate dal
Presidente, da un Delegato e da un altro Delegato ogni ulteriori 500 dipendenti
Art. 10 Gruppo
Piccola Industria
In seno all'Unione è costituito il Gruppo Piccola
Industria.
Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento
da approvarsi dal Comitato Esecutivo.
Esso è formato dai rappresentanti delle singole
categorie. Questi sono nominati in seno alle singole Sezioni di cui all'art. 8
da parte delle Aziende che occupano normalmente fino a 100 dipendenti.
Il Gruppo elegge nel suo seno un Presidente, il
quale sarà di diritto Vice Presidente dell'Unione e Delegato al Comitato
Nazionale Piccola Industria.
Art. 11 -
Gruppo Giovani Imprenditori dell'industria
In seno all'Unione è costituito il Gruppo Giovani
Imprenditori dell'Industria.
Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento
da approvarsi dal Comitato Esecutivo.
Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative
atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e
tecnici dell'industria per favorire nei Giovani Imprenditori il loro
inserimento nella vita e nella attività del Paese ed al fine di esaltare nei
medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera
iniziativa e lo spirito associativo.
Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua
competenza, assumerà le relative deliberazioni d'intesa con il Comitato
Esecutivo.
Nel Consiglio Direttivo il Gruppo sarà
rappresentato dal suo Presidente, che sarà di diritto Vice Presidente
dell'Unione.
Art. 12 - Sezione autonoma aziende artigiane
E' ammessa l'istituzione in seno all'Unione di una
Sezione Aziende Artigiane della quale possono fare parte le Imprese aventi le
caratteristiche di cui alla Legge 8.8.1985, n. 443 e sue eventuali successive
variazioni.
Il Presidente della Sezione sarà di diritto membro
del Consiglio Direttivo dell'Unione e il Presidente dell'Unione sarà membro di
diritto del Consiglio Direttivo della Sezione.
Titolo IV – Finanziamenti dell’Unione
Art. 13 -
Contributi
Alle spese per il funzionamento dell'Unione
provvedono le Imprese associate con il versamento:
a) della quota di iscrizione;
b) di una quota ordinaria annua;
c) di quote straordinarie.
Le Aziende
che svolgono più attività sono tenute al versamento dei contributi calcolati su
tutto il complesso aziendale, anche se la loro adesione all'Unione è data per
una sola delle attività svolte.
L'esercizio dei diritti sociali verso l'Unione
nelle Sezioni e nei Gruppi che la costituiscono spetta soltanto alle Ditte
iscritte in regola con il versamento dei contributi.
Le quote associative di cui al primo comma non sono
trasmissibili ad altri soggetti.
Art. 14 - Quota di iscrizione
La quota di iscrizione viene determinata dal
Consiglio Direttivo e sarà versata dopo l'accoglimento da parte del Comitato
Esecutivo della domanda di adesione.
Art. 15 -
Quota ordinaria annua
La quota ordinaria annua dovuta dalle Ditte
Associate è fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Detta quota sarà fissata in misura percentuale
sull'ammontare globale lordo degli stipendi e salari ed altri assegni di
analoga natura corrisposti ai dipendenti, con un minimo annuo.
Le Ditte senza dipendenti saranno tenute al
pagamento della quota minima annua della rispettiva categoria.
Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, applicare un
coefficiente di integrazione a carico delle Aziende per le quali l'incidenza
della mano d'opera, nel costo di produzione, sia inferiore alla media.
Alle Aziende esercenti esclusivamente autotrasporti
di merci in conto terzi, i contributi potranno essere applicati in rapporto
agli automezzi e rimorchi posseduti, con quote differenziate rispetto alla
portata degli stessi, oltre ad una quota minima uguale per tutti.
Art. 16 -
Quote straordinarie
Le quote straordinarie vengono determinate, in
relazione alle occorrenze di tale natura, esclusivamente dall'Assemblea.
Art. 17 -
Versamento quote
La quota di iscrizione è versata ad avvenuta
approvazione, da parte dei competenti Organi della domanda di Unione.
La quota annua è versata in sei rate bimestrali
posticipate, entro 10 giorni da ogni scadenza.
Il Consiglio Direttivo è tuttavia autorizzato a
modificare il sistema di versamento e di riscossione di detta quota annua,
affidandone la gestione ad esattori autorizzati, secondo modalità che lo stesso
Consiglio potrà concordare.
L’Unione ha facoltà di promuovere procedimento
giudiziario innanzi al Foro di Imperia
nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque
obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
Titolo V – Organizzazione dell’Unione
Art. 18 -
Organi Sociali
Gli Organi
dell'Unione sono:
a) l'Assemblea Generale delle Imprese associate;
b) le Assemblee delle Sezioni;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Esecutivo;
e) il Presidente e i Vice Presidenti;
f)
il Collegio dei Revisori
contabili;
g) i Probiviri.
Art. 19 -
Verbali
I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale,
del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e delle Sezioni, sono firmati
da chi ha presieduto e controfirmati dal Segretario verbalizzante. Quelli delle
Assemblee Generali, anche dagli scrutatori.
Art. 20 -
Assemblea Generale
L'Assemblea Generale delle Imprese associate è
costituita dai rappresentanti delle medesime.
Ogni Impresa associata al corrente col pagamento dei contributi
associativi ha diritto ad un voto, ha inoltre diritto a voti supplementari in
ragione dei contributi versati all'Unione nell'esercizio finanziario precedente
secondo la seguente tabella:
|
scaglioni |
importo |
scaglioni |
importo |
voti |
|
fino |
€ 1.000,00 |
|
|
1 |
|
da |
€ 1.001,00 |
a |
€ 2.000,00 |
2 |
|
da |
€ 2.001,00 |
a |
€ 3.000,00 |
3 |
|
da |
€ 3.001,00 |
a |
€ 5.000,00 |
4 |
|
da |
€ 5.001,00 |
a |
€ 8.000,00 |
5 |
|
da |
€ 8.001,00 |
a |
€ 16.000,00 |
6 |
|
oltre |
€ 16.001,00 |
|
|
7 |
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui
al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza
diritto di voto e di intervento nella discussione. Il versamento dei contributi può
essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.
Il numero
dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito
registro annualmente vidimato; di esso potranno prenderne visione solo le
aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi.
Nell’inviare
la convocazione l’Unione è tenuta a comunicare all’azienda associata il numero
dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le
verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua
disposizione la documentazione relativa.
All’Assemblea
partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri ed il
Direttore.
Art. 21 -
Deleghe
Le Imprese associate, in caso di impedimento a
partecipare all'Assemblea, possono farsi rappresentare per delega da altra
associata. Ogni Impresa associata nell'Assemblea non può avere più di 1
deleghe.
Art. 22 -
Convocazione dell'assemblea generale
L'Assemblea si
riunisce:
a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro il mese di maggio;
b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio
Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo o da
tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti
spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio
dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio
delle funzioni ad esso affidate.
La richiesta
dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti
da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai
requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza
o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax, posta elettronica o
altro mezzo equivalente almeno dieci giorni prima della data della riunione. In
caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a
cinque giorni.
Tanto nell'avviso quanto nella domanda di convocazione
dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e degli argomenti
da trattare.
Art. 23 -
Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea Generale Ordinaria:
a)
discute e delibera intorno
all'andamento dell'Unione, determinando le direttive da seguire per il suo
funzionamento e per la trattazione dei problemi di carattere generale
interessanti la categoria;
b)
discute e delibera in merito al
rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo;
c)
procede alla nomina del
Presidente, dei Vice Presidenti, dei Revisori contabili e dei Probiviri;
d)
esamina e delibera in ordine
alle modifiche da apportare al presente Statuto ed ai Regolamenti;
e)
delibera in merito ad ogni
altro oggetto all'ordine del giorno compreso nello scopo dell'Unione;
f)
può di sua iniziativa o su
proposta del Consiglio Direttivo conferire cariche onorarie ai Titolari o
Legali rappresentanti di Imprese Associate che si siano in qualche modo resi
benemeriti dell'Unione.
g)
approva i contributi su
proposta dal Consiglio Direttivo;
h)
elegge n. 6 di componenti elettivi del Consiglio
Direttivo;
componenti elettivi del Consiglio Direttivo ciascun socio può esprimere
fino ad un massimo di 4 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da
un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il
Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in
tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Ciascun socio può esprimere quattro preferenze
L'Assemblea straordinaria delibera sugli affari
straordinari ed in particolare sulla trasformazione, lo scioglimento, la messa
in liquidazione dell'Unione.
Art. 24 -
Funzionamento dell'Assemblea
Al Presidente o chi ne fa le veci, spetta la
Presidenza dell'Assemblea. Egli constata la validità dell'Assemblea, nomina un
Segretario e due Scrutatori scelti
tra i rappresentanti delle aziende associate. Dirige le discussioni e determina
il modo della votazione, che dovrà essere obbligatoriamente a scrutinio segreto
per la nomina delle cariche e per qualunque provvedimento concernente singoli
Associati.
Segretario dell'Assemblea straordinaria sarà sempre
un Notaio.
Art. 25 -
Costituzione dell'Assemblea e maggioranza
L'Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti di cui l'Assemblea
stessa disporrebbe se fossero presenti tutte le Imprese associate; l'Assemblea
può essere riunita in seconda convocazione un'ora dopo la sua prima
convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti presenti.
L'Assemblea
delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti non
tenendosi calcolo degli astenuti e delle schede bianche.
Le
deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto,
vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo
l'esercizio della facoltà di recesso.
Art. 26 -
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
Ø dal Presidente dell'Unione;
Ø dai due Vicepresidenti eletti;
Ø dai due Vicepresidenti di diritto (Presidente Gruppo Piccola Industria e
Presidente gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria);
Ø dai Presidenti delle Sezioni e dai Delegati delle stesse, nel numero
stabilito dall'art. 9;
Ø dall'ex Presidente dell'Unione da ultimo cessato dall'incarico, purché
ancora socio;
Ø dal Presidente della Sezione Autonoma Artigiani ed eventualmente dai
Presidenti di altre Sezioni Autonome o aggregazioni di Imprese aderenti ai
sensi del terzo comma dell'art. 1.
Ø da 6 (sei) componenti aggiuntivi eletti dall’Assemblea;
Il Consiglio resta in carica per un biennio.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
dell'Unione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente eletto più
anziano di età; alle sue riunioni partecipa con funzioni di Segretario il
Direttore dell'Unione.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 3 volte
l'anno a seguito di avviso di convocazione firmato dal Presidente e contenente
l'ordine del giorno.
L'avviso dovrà essere inviato almeno quindici
giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a
giorni cinque ma l'avviso deve essere inviato per espresso.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi in via
eccezionale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi
componenti.
Per la validità delle sedute è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri del Consiglio aventi diritto al voto; in
seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei
componenti del Consiglio.
Ciascun membro del Consiglio dispone di un voto e
le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, senza tener conto degli
astenuti e delle schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non sono ammesse deleghe.
Le modalità delle votazioni saranno decise dal
Presidente, salvo per il caso delle elezioni alle cariche sociali che avranno
luogo necessariamente a scrutinio segreto.
Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e
i Probiviri, senza diritto di voto.
Il Presidente può chiamare a far parte del
Consiglio, in determinati casi e per problemi specifici, in qualità di esperti
e con voto consultivo, i rappresentanti di Imprese associate direttamente
interessate all'argomento posto all'ordine del giorno.
Art. 27 -
Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) promuovere, deliberare ed
attuare i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari
seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea, sentite le relazioni
del Presidente e dei Vicepresidenti sulle attività di loro competenza di cui
agli artt. 30 e 31;
b) eleggere, nel proprio seno,
tre membri - di cui uno con funzioni di Tesoriere - che entreranno a far parte
del Comitato Esecutivo; nonché designare i membri sostituti nel Comitato
Esecutivo in caso di cessazione prima della scadenza del mandato;
c) discutere ed approvare il
rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea e
verificato dal Comitato Esecutivo;
d) deliberare su eventuali
ricorsi delle Sezioni;
e) deliberare sui ricorsi
presentati dalle Imprese avverso le decisioni del Comitato Esecutivo per
mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Unione;
f) deliberare sui provvedimenti
di espulsione di cui all'art. 5 col voto favorevole di almeno due terzi dei
membri presenti ed a scrutinio segreto, e deliberare le altre sanzioni previste
dallo statuto;
g) nominare la Commissione di
designazione;
h) proporre all’Assemblea il
Presidente e i Vice Presidenti;
i)
formulare e proporre, per l'approvazione
dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
l) esercitare gli altri
compiti previsti dal presente statuto;
Art. 28 -
Comitato Esecutivo
Il Comitato
Esecutivo è composto:
Ø
dal Presidente dell'Unione;
Ø
dai due Vicepresidenti eletti;
Ø
dai due Vicepresidenti di
diritto;
Ø
dall'ex Presidente dell'Unione
da ultimo cessato dall'incarico, purché ancora socio;
Ø
da tre ulteriori membri - di
cui uno con funzioni di Tesoriere - designati dal Consiglio Direttivo, eletti
al proprio interno dal consiglio direttivo
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente
dell'Unione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente eletto più
anziano di età; alle sue riunioni partecipa con funzioni di Segretario il Direttore
dell'Unione.
Il Comitato Esecutivo dura in carica un biennio.
Del Comitato Esecutivo non può far parte più di un
rappresentante della stessa Impresa associata.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni bimestre su
invito del Presidente o anche prima per i casi urgenti o per richiesta di
almeno quattro membri.
La convocazione è fatta mediante avviso comunicato
almeno 10 giorni prima di quello fissato per
L’avviso di convocazione deve
contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e
l’elencazione degli argomenti da trattare.
Il Comitato Esecutivo è validamente costituito
quando sia presente almeno meta’ dei componenti
in carica.
Ogni membro ha diritto ad un voto. Non è ammessa
delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente determina le modalità delle
votazioni, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a
persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due
scrutatori.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano
inoltre a titolo consultivo - quale invitato permanente e senza diritto di voto – gli eventuali
componenti della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di
Imperia designati in rappresentanza dell'Unione, qualora non coincidano con una
delle persone di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 29 -
Compiti del Comitato Esecutivo
Spetta al Comitato Esecutivo di:
a) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del
suo mandato;
b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
c) provvedere, su proposta dei Vicepresidenti eletti
dall'Assemblea alla nomina dei componenti le Commissioni Permanenti di cui
all'art. 30;
d) verificare il rendiconto consuntivo ed il
bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere;
e) deliberare sull'ammissione delle Imprese e sulla
loro assegnazione alle Sezioni;
f) deliberare sulla risoluzione del rapporto
associativo per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 7;
g) provvedere alle eventuali modificazioni ed
aggiunte circa il numero e la composizione delle Sezioni su proposta della
Commissione Organizzazione e Problemi Economici;
h) nominare i rappresentanti dell'Unione presso
Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organi in genere, secondo
gli scopi fissati nell'art. 2;
l) mantenere i rapporti con il Consiglio Direttivo
della Confindustria Liguria o con eventuali organi sostitutivi;
m) deliberare sulla proposta del Direttore in
ordine alla organizzazione dei servizi, agli ordinamenti ed organici del
personale dell'Unione ed agli eventuali incarichi di consulenza;
n) erogare somme e contributi nel quadro delle
finalità dell'Unione; il Comitato Esecutivo può però darne mandato al
Presidente;
o) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che
spettano del Consiglio Direttivo, alla quale deve però riferire nella sua prima
riunione;
p) stabilire l’azione a breve termine dell’Unione e
decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
q) esercitare
gli altri compiti previsti dal presente
statuto.
Art. 30 -
Commissioni Permanenti
Sono istituite due Commissioni Permanenti a
carattere consultivo per i seguenti settori:
- Organizzazione e Problemi economici;
- Rapporti Sindacali e Relazioni esterne.
Le Commissioni sono tenute ad esaminare ed a
proporre soluzioni per il miglior conseguimento dei fini statutari e per la più
efficiente funzionalità dell'Organizzazione e, a richiesta del Consiglio
Direttivo, del Comitato Esecutivo o del Presidente, sono tenute a formulare
pareri su problemi specifici di loro competenza.
Ciascuna delle Commissioni Permanenti sarà
presieduta da uno dei Vicepresidenti eletti dall'Assemblea e sarà formata da
sei componenti, compreso il Presidente di Commissione, di cui almeno uno
appartenente alla Piccola Industria e almeno uno del Gruppo Giovani.
Le Commissioni si riuniscono periodicamente a
seguito di convocazione del Vicepresidente responsabile, per la trattazione
degli affari di propria competenza.
Il Vicepresidente riferisce periodicamente al
Comitato Esecutivo ed al Consiglio Direttivo sulla attività della propria
Commissione.
Ad ogni Commissione sarà adibito un segretario
scelto fra i Funzionari dell'Unione, nominato dal Comitato Esecutivo d'intesa
con il Direttore.
Art. 31 -
Commissioni temporanee
Su iniziativa del Comitato Esecutivo possono essere
costituite Commissioni Temporanee per lo studio e la trattazione di particolari
problemi locali di durata limitata nel tempo.
Le modalità di funzionamento e la composizione
delle Commissioni Temporanee verranno stabilite caso per caso dal Comitato
Esecutivo che provvederà pure alla nomina del Presidente e dei membri delle
stesse.
Art. 32 -
Compiti del Presidente
Il Presidente
è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
A tal fine, almeno tre mesi
prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo
elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una
Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra
rappresentanti dei soci dell’Unione che abbiano maturato una significativa
esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente
in carica.
La Commissione ha il compito di
esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo
di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono
il consenso della base.
La Commissione sottopone al
Consiglio Direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte
al voto del Consiglio Direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per
iscritto dal 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione il
Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome
di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.
L’Assemblea elegge il
Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va
ripetuta la procedura di designazione.
Il Presidente
dura in carica due anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Unione di fronte ai terzi ed in giudizio con firma singola. In caso
d'urgenza, o qualora temporaneamente assente, viene sostituito dal
Vicepresidente eletto più anziano di età.
Presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato
Esecutivo e provvede alla loro convocazione nei modi e nei termini stabiliti
dal presente Statuto.
Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, assume e
dimette su conforme deliberazione del Comitato Esecutivo
In caso di urgenza può esercitare i poteri del Comitato riferendone allo
stesso alla prima sua adunanza e salva successiva ratifica dello stesso.
Egli può delegare ai Vicepresidenti, congiuntamente o singolarmente,
alcune delle mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto.
Venendo a mancare il
Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi
ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale
sarebbe scaduto il suo predecessore.
Art. 33 – Vice Presidenti
Nella realizzazione del
programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza
dell'Unione, il Presidente è affiancato da due Vice Presidenti elettivi.
Il Presidente designato
presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato,
il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti
elettivi .
Il Consiglio Direttivo vota
il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva
deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota
contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le
relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno
riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché
l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse
associativo.
I Vice Presidenti durano in carica 2 anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua
cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del
successore.
Nel caso che vengano a mancare durante il biennio
di carica, essi sono sostituiti, su
proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica
sino alla scadenza del Presidente.
Art. 34 - Revisori
Contabili
L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio
segreto, ogni biennio il Collegio dei Revisori Contabili che è costituito da
tre Membri effettivi e due supplenti.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo
di 2 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di
candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata
all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto
le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Possono essere elette
all'incarico di Revisori anche persone che non abbiano responsabilità di
impresa.
Almeno uno dei Revisori
effettivi deve essere in possesso della qualifica di Revisore ufficiale
Contabile.
Ciascun
socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori
effettivi i 3 candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i
successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di
parità viene eletto quello più anziano di età.
I Membri effettivi
scelgono tra loro il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Revisori
ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Unione, eseguendo
verifiche di cassa e contabili e di procedere alla verifica del rendiconto consuntivo
e bilancio preventivo, riferendone all'Assemblea.
I
componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 4 anni e sono
rieleggibili per due mandati consecutivi.
I
Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
Qualora,
per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore
contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti
conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
Art. 35 - Probiviri
L’Assemblea di ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto, 5
Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza
limiti di mandato.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze
nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore
ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il
Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in
tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non
abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di
Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con
ogni altra carica interna all’Unione.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei Probiviri eletti
dall’Assemblea subentra automaticamente il Proboviro primo dei non eletti; in
caso di parità di voti subentra quello più anziano di età.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la
risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti
del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla
risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina
di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5
Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con
l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la
nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del
Tribunale di Imperia che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri
eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i
singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna
delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di
procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole
procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia
sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel
regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno
natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni
dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della
controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30
giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente
dell’Unione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è
inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri
confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei
Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del
collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione
delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto,
nonché di ogni altra norma regolativa dell’Unione è di esclusiva competenza dei
Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 la decadenza dalle cariche può
essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle
designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere
incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi
nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea
designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3
Probiviri delegati ad assolvere funzioni
interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse
alle attribuzioni di cui al precedente comma,
escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 5 Probiviri eletti
dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano,
infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti
di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
Art. 36 -
Disposizioni generali sulle cariche
All'elezione delle cariche direttive, così come dei
Revisori dei Conti e dei Probiviri si procede mediante scrutinio segreto.
Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.
Sono eleggibili alle cariche
sociali tutti i rappresentanti delle imprese aderenti all’Unione, intendendosi:
il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese
della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i
procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di
amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati
rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli
amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
La cessazione della legale
rappresentanza comporta automaticamente la decadenza della carica.
I competenti organi dell'Unione
provvederanno alla sostituzione.
La carica di Presidente non è
cumulabile con alcuna altra carica dell’Unione. La carica di Probiviro e di
Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Unione.
Le cariche sono riservate ai
rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 34 e 35
del presente statuto.
In conformità alle norme
stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema,
l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato Esecutivo
dell’Unione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa
rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere
confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche
associative
Si intendono rivestite per
l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo
superiore alla metà del mandato stesso.
Coloro che sono chiamati ad occupare cariche resesi
vacanti prima della scadenza del mandato, le mantengono fino alla data
precedentemente fissata.
Art. 37 -
Rieleggibilità delle cariche
Il Presidente dell'Unione può essere rieletto, ma
il suo mandato non può durare più di due bienni consecutivi. Può essere
rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato
ricoperto.
I Vicepresidenti dell'Unione eletti dall'Assemblea
possono essere rieletti, ma il loro mandato non può durare più di tre bienni
consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un
intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.
Analogo criterio di rotazione si applica, nel
limite di tre bienni consecutivi, per i Presidenti del Gruppo Piccola Industria
e del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, dei componenti elettivi di
Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo
per i Presidenti delle Sezioni di categoria.
Art. 38 -
Direttore
Il Direttore dell'Unione è nominato e revocato dal
Comitato Esecutivo.
Le funzioni di Direttore sono incompatibili con
l'esercizio di professioni e con altri impieghi. Egli non può assumere
incarichi e cariche, anche se non retribuiti, senza l'autorizzazione del
Comitato Esecutivo.
Il Direttore provvederà all'esecuzione delle
deliberazioni degli Organi dell'Unione ed alla organizzazione dei servizi ed
uffici, esercitando sul personale addetto la sorveglianza disciplinare e
morale.
Egli interviene, senza diritto di voto, alle sedute
di tutti gli Organi dell'Unione.
Titolo VI – Patrimonio e strumenti contabili
Art. 39 -
Patrimonio Sociale
Il Patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e
donazioni, o comunque vengano in legittimo possesso dell'Unione;
b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano
erogate.
Ogni anno deve essere fatto e conservato in
apposito libro un regolare inventario del patrimonio sociale.
Durante la vita dell’Unione non possono essere distribuiti agli
associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione,
nonché, fondi, riserve o capitale.
Art. 40 -
Entrate
Le entrate dell'Unione sono costituite:
a) dall'ammontare delle quote di iscrizione, delle quote ordinarie annue e
delle quote straordinarie di cui all'art. 13;
b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
c) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo
(donazioni, diritti, ritenute, ecc.);
d) dai contributi di altre Associazioni aderenti.
Art. 41 - Esercizio Sociale e bilanci
L'anno sociale decorre dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo trimestre
dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione
del Collegio dei Revisori contabili.
Il bilancio consuntivo
revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto
dall’apposito regolamento confederale.
In ogni caso i bilanci dovranno
essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima
della data fissata per l'Assemblea.
Art. 42 -
Tesoriere
Il Tesoriere vigila a che la gestione dei fondi sociali
e del patrimonio sia conforme alle deliberazioni dei competenti Organi
dell'Unione.
Egli cura la compilazione del rendiconto annuale
che dopo la verifica da parte del Comitato Esecutivo e con la relazione dei
Revisori dei Conti verrà sottoposto all'Assemblea.
Cura la compilazione del bilancio preventivo da
sottoporre al Comitato Esecutivo.
Titolo V – Modifiche statutarie e scioglimento
Art. 43 -
Modifiche Statutarie
Le
modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi
dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a
tutti i soci.
In
casi particolari, il Consiglio Direttivo
può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni
dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a
tutti i soci.
Ai
soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle
modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per
lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione
delle modifiche stesse.
Per
quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo
gennaio dell’anno successivo.
Art. 44 -
Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Unione può essere richiesto da
un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti.
Deve essere convocata per deliberare in proposito.
Lo scioglimento è deliberato da apposita Assemblea,
da convocarsi per lettera raccomandata, con la deliberazione presa con il voto
favorevole di almeno 3/4 del totale dei voti spettanti alle Imprese associate.
Tale Assemblea nomina un
Collegio di tre liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce
altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
La deliberazione di
scioglimento disciplinerà la destinazione da darsi alle eventuali attività
patrimoniali residue che potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni
con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo previsto dalla legge.