Lo statuto dell'Unione
ASSOCIAZIONE
> Statuto

In data 20 dicembre 2004, a seguito dell'Assemblea Straordinaria dell'Unione Industriali di Imperia, è stato approvato all'unanimità il nuovo Statuto, qui di seguito pubblicato:

 

 

 

 

 

 

 

CONFINDUSTRIA

IMPERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO

 


 

 

 

Indice

 

·          Titolo I - Costituzione e scopi

 

·          Art. 1 - Denominazione

·          Art. 2  - Scopi

 

 

·          Titolo II – Soci

 

·          Art. 3 - Imprese Associate

·          Art. 4 - Diritti ed obblighi delle imprese e degli imprenditori associati

·          Art. 5-  Sanzioni associative

·          Art. 6 - Domanda di ammissione

·          Art. 7 - Cessazione del rapporto associativo

 

 

·          Titolo III – Articolazioni interne

 

·          Art. 8 – Sezioni

·          Art. 9 - Attribuzioni delle Sezioni

·          Art. 10 Gruppo Piccola Industria

·          Art. 11 - Gruppo Giovani Imprenditori dell'industria

·          Art. 12 -  Sezione autonoma aziende artigiane

 

 

·          Titolo IV – Finanziamenti dell’Unione

 

·           Art. 13 – Contributi

·           Art. 14  - Quota di iscrizione

·           Art. 15 - Quota ordinaria annua

·           Art. 16 - Quote straordinarie

·           Art. 17 - Versamento quote

·

 

·                  Titolo V – Organizzazione dell’Unione

 

·          Art. 18 - Organi Sociali

·          Art. 19 – Verbali

·          Art. 20 - Assemblea Generale

·          Art. 21 – Deleghe

·          Art. 22 - Convocazione dell'assemblea generale

·          Art. 23 - Compiti dell'Assemblea

·          Art. 24 - Funzionamento dell'Assemblea

·          Art. 25 - Costituzione dell'Assemblea e maggioranza

·          Art. 26 - Consiglio Direttivo

·          Art. 27 - Compiti del Consiglio Direttivo

·          Art. 28 - Comitato Esecutivo

·          Art. 29 - Compiti del Comitato Esecutivo

·          Art. 30 - Commissioni Permanenti

·          Art. 31 - Commissioni temporanee

·          Art. 32 - Compiti del Presidente

·          Art. 33 – Vice Presidenti

·          Art. 34 - Revisori Contabili

·          Art. 35 - Probiviri

·          Art. 36 - Disposizioni generali sulle cariche

·          Art. 37 - Rieleggibilità delle cariche

·          Art. 38 - Direttore

·

 

·                      Titolo VI – Patrimonio e strumenti contabili

 

·         Art. 39 - Patrimonio Sociale

·         Art. 40 – Entrate

·         Art. 41 - Esercizio Sociale e bilanci

·         Art. 42 - Tesoriere

·

 

·                  Titolo VII – Modifiche statutarie e scioglimento

 

·          Art. 43 - Modifiche Statutarie

·          Art. 44 - Scioglimento e liquidazione


 

 

Titolo I - Costituzione e scopi

 

 

Art. 1 - Denominazione

Con atto in data venticinque agosto millenovecentoquarantacinque, a rogito del Dr. Re Bernardino Notaio, residente ad Imperia, è fondata, con sede in Imperia, con durata illimitata, una Unione fra Imprese produttrici di beni e/o servizi denominata "Unione degli Industriali della Provincia di Imperia", di seguito indicata per brevità come “Unione”.

 

Essa aderisce alla Confindustria, della quale adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

 

Su delibera del Comitato Esecutivo, che ne fissa le modalità, L'Unione può aderire ad Organizzazioni ed Enti Nazionali, Comunitari ed Internazionali, come analogamente possono essere aggregate all’Unione Associazioni ed Enti aventi scopi similari.

 

L’Unione può inoltre, con delibera dello stesso Comitato Esecutivo, aprire uffici anche in altre località della provincia

 

 

Art. 2  - Scopi

 

L'Unione ispira la propria azione al principio della libera iniziativa economica ed in armonia con gli interessi generali del Paese persegue i seguenti scopi:

a) promuovere i valori dell’imprenditorialità, della crescita e dello sviluppo economico favorendo la solidarietà e la collaborazione fra le Imprese anche attraverso un’attiva partecipazione delle Imprese associate alla vita della organizzazione;

 

b) tutelare e rappresentare gli interessi delle Imprese associate nei confronti delle Istituzioni nonché di qualsiasi Organizzazione od Ente Pubblico o Privato a livello provinciale;

 

c) collaborare insieme agli Organismi di natura politica, amministrativa, tecnica e sindacale, nel rispetto delle responsabilità derivanti dalle singole competenze, alla elaborazione di programmi aventi per oggetto lo sviluppo dell'economia nazionale e di quella territoriale in particolare;

 

d) esprimere di fronte alle Istituzioni ed alla pubblica opinione, le posizioni dell'Unione nei riguardi dei problemi che direttamente od indirettamente interessano il mondo imprenditoriale;

 

e) stipulare contratti collettivi di lavoro generali, di categoria od aziendali con le Organizzazioni dei lavoratori e prestare la relativa assistenza alle Imprese associate nella stipulazione degli accordi medesimi e per la conciliazione delle vertenze di lavoro;

 

f) favorire fra le Imprese associate le iniziative riguardanti la loro attività, stipulare nell'interesse delle stesse, accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati;

 

g) mantenere relazioni con altre Organizzazioni di categoria e sindacali, indipendentemente dalle stipulazioni contrattuali e dalle controversie di lavoro, al fine di creare il più efficace spirito di collaborazione tra le diverse componenti del sistema economico sociale del territorio;

 

h) provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti delle categorie aderenti in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista;

 

i) fornire alle Imprese associate informazione, consulenza ed assistenza sulle norme che trovano applicazione nello svolgimento dell’attività delle stesse.

 

l) promuovere l'informazione, la conoscenza e la cultura, come strumento di progresso politico, economico e sociale, ponendosi come soggetto attivo nell’assunzione di iniziative miranti ad accrescere la cultura di impresa e la formazione professionale;

 

L'Unione opera secondo principi di autonomia, di indipendenza e di apartiticità, non ha natura commerciale ne persegue alcun fine di lucro.

 

L’Unione, tuttavia al solo scopo di perseguire la migliore realizzazione dei propri obiettivi sociali, può, secondo le modalità deliberate dal Comitato Esecutivo, partecipare ad attività di natura imprenditoriale.

 

L’Unione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le componenti del sistema. Adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto ed ispira ad essi i propri comportamenti, ai quali impegna anche i propri associati.

 

 

Titolo II - Soci

 

 

Art. 3 - Imprese Associate

Possono far parte come soci effettivi:

 

a)        Imprese, con sede o esercenti attività di produzione di beni e/o di servizi nel territorio della Provincia di Imperia, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza.

 

b)        le imprese non private, sempre con sede o esercenti attività di produzione di beni e/o di servizi nel territorio della Provincia di Imperia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.

 

c)        I consorzi e le società consortili di imprese di produzione di beni e/o di servizi composti da imprese di cui alle lettere precedenti e da imprese artigiane e cooperative.

 

d)        Imprese cooperative di produzione di beni e/o di servizi, previo parere favorevole di Confindustria.

 

Possono inoltre aderire all’Unione, come soci aggregati, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con le imprese aderenti a titolo di socio effettivo.

 

La loro presenza non può snaturare, per numero ed importanza le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale dell’Unione.

 

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

 

Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

 

Ogni impresa associata può essere rappresentata presso l'Unione dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, da uno dei Titolari o da persona appartenente all'Impresa medesima munita di espresso mandato.

 

 

Art. 4 - Diritti ed obblighi delle imprese e degli imprenditori associati

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall’Unione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.

 

Restano invece escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta di carattere politico e/o sindacale.

 

I soci effettivi inoltre hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Unione e delle Sezioni purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

 

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo ed agli organi delle Sezioni.

 

Le imprese non private di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 3, che abbiano aderito all’Unione dopo l’entrata in vigore del presente statuto godono di tutti i diritti associativi e devono rispettarne tutti gli obblighi, fatta eccezione per quanto segue:

 

a)      non può essere attribuito loro più del 10% del totale dei voti assembleari dell’Unione;

b)      a tale limitazione dell’elettorato attivo corrisponde l’applicazione di proporzionate aliquote contributive.

 

Le limitazioni di cui al precedente comma non si applicano alle imprese non private che hanno aderito all’Unione in data anteriore all’entrata in vigore del presente Statuto.

 

Ciascun socio ha diritto di avere attestata la sua partecipazione all’Unione ed al sistema confederale, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.

 

Dall'adesione all'Unione deriva per l'Impresa associata l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il codice etico confederale e la Carta dei Valori associativi.

 

Inoltre le imprese associate sono tenute al rispetto delle direttive adottate ed impartite dai competenti organi dell'Unione, nonché ad adempiere, in generale, alle obbligazioni inerenti alla qualità di Impresa associata.

 

In particolare l’impresa associata e, a titolo personale, l’imprenditore o il legale rappresentante devono:

Ø        partecipare attivamente alla vita associativa e contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’intera categoria e dell’Unione.

Ø        Applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall’Unione o dalle altre componenti del sistema confederale.

Ø        Non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Ø        Fornire all’Unione nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del registro delle imprese o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari, compreso l’obbligo di dichiarare al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno la composizione del personale dipendente a tali date.

Ø        Versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati dall’Unione.

Ø        Esprimere le posizioni inerenti l’attività e gli scopi dell’Unione e del Sistema Associativo preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno.

 

Nel caso di gruppi d’imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, se svolgono attività o abbiano sede nella Provincia di Imperia, sussiste l’obbligo di adesione all’Unione per tutte le imprese del gruppo.

 

L’Unione s’impegna a promuovere il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

 

Le Imprese associate sono tenute ad informare l'Unione delle questioni riguardanti l'attività e gli scopi associativi.

 

 

Art. 5-  Sanzioni associative

 

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

Ø           sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Unione ed a quelle della Sezione di appartenenza;

Ø                sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

Ø                censura dell'Unione, comunicata per iscritto e motivata;

Ø                sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

Ø                decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Unione;

Ø                decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Unione;

Ø                espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale;

 

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

 

La censura può essere deliberata anche dal Presidente, nel caso in cui l'Impresa associata non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni dell'Unione.

 

La sanzione di sospensione temporanea dell'Impresa associata dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Unione, dell'elettorato attivo e/o passivo, da ogni servizio e da ogni attività sociale, può essere deliberata anche dal Comitato Esecutivo, nel caso in cui questa sia colpevole di recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedenti censure e sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali e morali dell'Unione.

 

L’espulsione e la dichiarazione di decadenza devono essere comunque deliberate dal Consiglio Direttivo, fatta salva l’ipotesi dell’articolo 35.

 

I comportamenti dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'impresa associata che, pur non riferibili direttamente all'Impresa stessa, risultino peraltro difformi dagli obblighi previsti dal codice etico o, più in particolare, al quartultimo  capoverso dell'art. 4, saranno deferiti dal Comitato Esecutivo al Collegio dei Probiviri che potrà prendere, nei riguardi dell'imprenditore interessato e, se del caso, dell'Impresa rappresentata, i provvedimenti di cui al primo capoverso del presente articolo.

 

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

 

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

 

Art. 6 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione di una Impresa all'Unione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere presentata alla Presidenza dell'Unione stessa e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi..

 

Nella domanda devono, inoltre, essere indicate: le persone dei legali rappresentanti; la natura dell'attività esercitata; l'ubicazione degli stabilimenti; il numero dei dipendenti e la Sezione o le Sezioni delle quali si chiede di far parte.

 

E' condizione per l'ammissione che le Imprese e i loro legali rappresentanti diano pieno affidamento sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

 

Sulla domanda di ammissione si pronuncia, a maggioranza di voti, il Comitato Esecutivo, sentito il parere del Presidente della Sezione competente.

 

 

La delibera di cui al comma precedente è assunta in coordinamento con le altre componenti primarie eventualmente interessate.

 

In caso di pronuncia negativa del Comitato Esecutivo l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

 

Contro la deliberazione negativa del  Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

 

L'iscrizione impegna l'Impresa associata per un biennio decorrente dal primo giorno del bimestre solare in cui avviene l'iscrizione.

 

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.

 

Il patto associativo viene tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il Socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

 

La modifica della denominazione e/o della ragione sociale non comporta la cessazione del rapporto associativo, se non viene esercitato il diritto di cui al primo comma, lettera a), dell’art. 7.

 

 

Art. 7 - Cessazione del rapporto associativo

 

L'Impresa perde la qualità di associata:

 

a) per dimissioni volontarie nei termini e forma di cui all'art. 6;

b) per cessazione dell'attività d’impresa;

c) per perdurante morosità nel pagamento delle quote associative;

 

d) per il venire meno dei requisiti richiesti per l'ammissione dell'Impresa e nei casi di adesioni contemporanee incompatibili, previa valutazione e relativa determinazione da parte del Comitato Esecutivo;

 

e) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;

 

f) per espulsione - su delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. - a seguito di gravi e ripetute inosservanze degli obblighi assunti verso l'Unione in forza dei patti sociali, dei regolamenti, delle norme e deliberazioni degli Organi della Unione stessa, o per dichiarata indegnità.

 

Nei casi di cessazione dell'Unione ai sensi dei punti a) e c) le Ditte rimangono tenute al pagamento dei contributi per l'intero anno finanziario in corso.

 

Nel caso b) il pagamento dei contributi sarà continuato fino alla effettiva cessazione di ogni attività produttiva.

 

Nel caso f) la delibera di espulsione viene assunta previo parere delle altre componenti primarie eventualmente interessate. In caso di parere difforme la questione è devoluta alla Confindustria.

 

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Unione e del sistema confederale.

 

 

 

Titolo III – Articolazioni interne

 

 

Art. 8 - Sezioni

Le Imprese associate sono raggruppate, in base alle attività da esse esercitate, in Sezioni di categoria indicate nel foglio allegato.

Le Imprese che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività, saranno iscritte nelle Sezioni corrispondenti.

 

E' istituita una Sezione Industrie Varie alla quale saranno assegnate le Imprese esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire un'apposita Sezione.

 

Per la costituzione di una Sezione occorrono almeno tre Imprese associate esercenti lo stesso ramo di attività.

 

Le Sezioni possono essere suddivise in Gruppi. La suddivisione dei Gruppi è deliberata dalla Sezione.

 

Le eventuali modificazioni ed aggiunte circa il numero e la composizione delle Sezioni saranno di competenza del Comitato Esecutivo.

 

Le Sezioni si propongono in particolare i seguenti scopi:

a) perseguire i fini statutari nell'ambito dei particolari problemi della specifica attività e nel rispetto ed in armonia con gli interessi generali;

b) promuovere la partecipazione delle Imprese alla vita associativa.

 

Art. 9 - Attribuzioni delle Sezioni

Ciascuna Sezione elegge un proprio Presidente e uno o più Vice Presidenti, anche per la sua sostituzione, in caso di assenza, ad ogni effetto.

 

Il Presidente di Sezione può durare in carica tre bienni, ma non è ammessa una quarta rielezione consecutiva.

 

Il Presidente della Sezione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

 

Nelle Sezioni suddivise in Gruppi, ciascun Gruppo elegge il Capo Gruppo che dura in carica due anni e che sarà Vice Presidente di diritto della Sezione e che potrà essere eletto per altri due bienni.

 

Nelle votazioni nell'ambito della Sezione per la determinazione dei voti, valgono le medesime norme stabilite dall'art. 20 per l'Assemblea Generale.

 

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente di Sezione.

 

Le Sezioni ed i Gruppi si riuniscono ogni qualvolta il Presidente di Sezione o rispettivamente il Capo Gruppo lo ritenga necessario. Le riunioni saranno valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti spettanti alla Sezione. Trascorsa un'ora dalla convocazione le riunioni saranno valide qualunque sia il numero dei voti presenti alla riunione.

 

Per tutte le questioni che interessano particolarmente un singolo ramo di attività, la corrispondente Sezione può esercitare attività propria e tenere separate riunioni degli Organi previsti dal proprio Regolamento.

 

Le deliberazioni delle Sezioni concernenti questioni di carattere generale per avere valore sia nei rapporti dei Soci che nei rapporti dei terzi, debbono essere ratificate dal Comitato Esecutivo.

 

La Sezione riunita in Assemblea provvederà alla designazione della propria rappresentanza nel Consiglio Direttivo come segue:

 

1)      Le Sezioni che inquadrano non più di 100 dipendenti saranno rappresentate dal Presidente.

2)      Le Sezioni che inquadrano da 101 a 250 dipendenti saranno rappresentate dal Presidente e da un Delegato.

3)      Le Sezioni che inquadrano oltre 250 dipendenti saranno rappresentate dal Presidente, da un Delegato e da un altro Delegato ogni ulteriori 500 dipendenti

 

 

Art. 10 Gruppo Piccola Industria

In seno all'Unione è costituito il Gruppo Piccola Industria.

Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento da approvarsi dal Comitato Esecutivo.

 

Esso è formato dai rappresentanti delle singole categorie. Questi sono nominati in seno alle singole Sezioni di cui all'art. 8 da parte delle Aziende che occupano normalmente fino a 100 dipendenti.

 

Il Gruppo elegge nel suo seno un Presidente, il quale sarà di diritto Vice Presidente dell'Unione e Delegato al Comitato Nazionale Piccola Industria.

 

 

Art. 11 - Gruppo Giovani Imprenditori dell'industria

 

In seno all'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria.

 

Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento da approvarsi dal Comitato Esecutivo.

 

Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria per favorire nei Giovani Imprenditori il loro inserimento nella vita e nella attività del Paese ed al fine di esaltare nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo.

 

Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua competenza, assumerà le relative deliberazioni d'intesa con il Comitato Esecutivo.

 

Nel Consiglio Direttivo il Gruppo sarà rappresentato dal suo Presidente, che sarà di diritto Vice Presidente dell'Unione.

 

 

Art. 12 -  Sezione autonoma aziende artigiane

E' ammessa l'istituzione in seno all'Unione di una Sezione Aziende Artigiane della quale possono fare parte le Imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8.8.1985, n. 443 e sue eventuali successive variazioni.

 

Il Presidente della Sezione sarà di diritto membro del Consiglio Direttivo dell'Unione e il Presidente dell'Unione sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione.

 

 

 

 

Titolo IV – Finanziamenti dell’Unione

 

 

Art. 13 - Contributi

Alle spese per il funzionamento dell'Unione provvedono le Imprese associate con il versamento:

a) della quota di iscrizione;

b) di una quota ordinaria annua;

c) di quote straordinarie.

 Le Aziende che svolgono più attività sono tenute al versamento dei contributi calcolati su tutto il complesso aziendale, anche se la loro adesione all'Unione è data per una sola delle attività svolte.

 

L'esercizio dei diritti sociali verso l'Unione nelle Sezioni e nei Gruppi che la costituiscono spetta soltanto alle Ditte iscritte in regola con il versamento dei contributi.

 

Le quote associative di cui al primo comma non sono trasmissibili ad altri soggetti.

 

 

Art. 14  - Quota di iscrizione

La quota di iscrizione viene determinata dal Consiglio Direttivo e sarà versata dopo l'accoglimento da parte del Comitato Esecutivo della domanda di adesione.

 

 

Art. 15 - Quota ordinaria annua

 

La quota ordinaria annua dovuta dalle Ditte Associate è fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Detta quota sarà fissata in misura percentuale sull'ammontare globale lordo degli stipendi e salari ed altri assegni di analoga natura corrisposti ai dipendenti, con un minimo annuo.

 

Le Ditte senza dipendenti saranno tenute al pagamento della quota minima annua della rispettiva categoria.

 

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, applicare un coefficiente di integrazione a carico delle Aziende per le quali l'incidenza della mano d'opera, nel costo di produzione, sia inferiore alla media.

 

Alle Aziende esercenti esclusivamente autotrasporti di merci in conto terzi, i contributi potranno essere applicati in rapporto agli automezzi e rimorchi posseduti, con quote differenziate rispetto alla portata degli stessi, oltre ad una quota minima uguale per tutti.

 

 

Art. 16 - Quote straordinarie

Le quote straordinarie vengono determinate, in relazione alle occorrenze di tale natura, esclusivamente dall'Assemblea.

 

 

Art. 17 - Versamento quote

La quota di iscrizione è versata ad avvenuta approvazione, da parte dei competenti Organi della domanda di Unione.

La quota annua è versata in sei rate bimestrali posticipate, entro 10 giorni da ogni scadenza.

 

Il Consiglio Direttivo è tuttavia autorizzato a modificare il sistema di versamento e di riscossione di detta quota annua, affidandone la gestione ad esattori autorizzati, secondo modalità che lo stesso Consiglio potrà concordare.

 

L’Unione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Imperia nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

 

 

 

 

Titolo V – Organizzazione dell’Unione

 

 

Art. 18 - Organi Sociali

 Gli Organi dell'Unione sono:

a)      l'Assemblea Generale delle Imprese associate;

b)      le Assemblee delle Sezioni;

c)       il Consiglio Direttivo;

d)      il Comitato Esecutivo;

e)      il Presidente e i Vice Presidenti;

f)        il Collegio dei Revisori contabili;

g)      i Probiviri.

 

 

Art. 19 - Verbali

I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e delle Sezioni, sono firmati da chi ha presieduto e controfirmati dal Segretario verbalizzante. Quelli delle Assemblee Generali, anche dagli scrutatori.

 

 

Art. 20 - Assemblea Generale

 

L'Assemblea Generale delle Imprese associate è costituita dai rappresentanti delle medesime.

 

Ogni Impresa associata al corrente col pagamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto, ha inoltre diritto a voti supplementari in ragione dei contributi versati all'Unione nell'esercizio finanziario precedente secondo la seguente tabella:

 

 

scaglioni

importo

scaglioni

importo

voti

fino

€ 1.000,00

 

 

1

da

€ 1.001,00

a

€ 2.000,00

2

da

€ 2.001,00

a

€ 3.000,00

3

da

€ 3.001,00

a

€ 5.000,00

4

da

€ 5.001,00

a

€ 8.000,00

5

da

€ 8.001,00

a

€ 16.000,00

6

oltre

€ 16.001,00

 

 

7

 

 

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e di intervento nella discussione. Il versamento dei contributi può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.

 

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro annualmente vidimato; di esso potranno prenderne visione solo le aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi.

 

Nell’inviare la convocazione l’Unione è tenuta a comunicare all’azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

 

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri ed il Direttore.

 

 

Art. 21 - Deleghe

Le Imprese associate, in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, possono farsi rappresentare per delega da altra associata. Ogni Impresa associata nell'Assemblea non può avere più di 1 deleghe.

 

 

Art. 22 - Convocazione dell'assemblea generale

 

L'Assemblea si riunisce:

a)      in via ordinaria, una volta all'anno, entro il mese di maggio;

b)      in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

 

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

 

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo equivalente almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

 

Tanto nell'avviso quanto nella domanda di convocazione dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare.

 

 

Art. 23 - Compiti dell'Assemblea

 

L'Assemblea Generale Ordinaria:

 

a)               discute e delibera intorno all'andamento dell'Unione, determinando le direttive da seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi di carattere generale interessanti la categoria;

 

b)               discute e delibera in merito al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo;

 

c)               procede alla nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Revisori contabili e dei Probiviri;

 

d)               esamina e delibera in ordine alle modifiche da apportare al presente Statuto ed ai Regolamenti;

 

e)               delibera in merito ad ogni altro oggetto all'ordine del giorno compreso nello scopo dell'Unione;

 

f)                può di sua iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo conferire cariche onorarie ai Titolari o Legali rappresentanti di Imprese Associate che si siano in qualche modo resi benemeriti dell'Unione.

 

g)               approva i contributi su proposta dal Consiglio Direttivo;

 

h)               elegge n. 6  di componenti elettivi del Consiglio Direttivo;

 

componenti elettivi del Consiglio Direttivo ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascun socio può esprimere quattro preferenze

 

L'Assemblea straordinaria delibera sugli affari straordinari ed in particolare sulla trasformazione, lo scioglimento, la messa in liquidazione dell'Unione.

 

 

Art. 24 - Funzionamento dell'Assemblea

 

Al Presidente o chi ne fa le veci, spetta la Presidenza dell'Assemblea. Egli constata la validità dell'Assemblea, nomina un Segretario e due Scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate. Dirige le discussioni e determina il modo della votazione, che dovrà essere obbligatoriamente a scrutinio segreto per la nomina delle cariche e per qualunque provvedimento concernente singoli Associati.

 

Segretario dell'Assemblea straordinaria sarà sempre un Notaio.

 

 

Art. 25 - Costituzione dell'Assemblea e maggioranza

 

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti di cui l'Assemblea stessa disporrebbe se fossero presenti tutte le Imprese associate; l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione un'ora dopo la sua prima convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

 

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti non tenendosi calcolo degli astenuti e delle schede bianche.

 

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

 

 

Art. 26 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

 

Ø       dal Presidente dell'Unione;

Ø       dai due Vicepresidenti eletti;

Ø       dai due Vicepresidenti di diritto (Presidente Gruppo Piccola Industria e Presidente gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria);

Ø       dai Presidenti delle Sezioni e dai Delegati delle stesse, nel numero stabilito dall'art. 9;

Ø       dall'ex Presidente dell'Unione da ultimo cessato dall'incarico, purché ancora socio;

Ø       dal Presidente della Sezione Autonoma Artigiani ed eventualmente dai Presidenti di altre Sezioni Autonome o aggregazioni di Imprese aderenti ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Ø       da 6 (sei) componenti aggiuntivi eletti dall’Assemblea;

 

Il Consiglio resta in carica per un  biennio.

 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente eletto più anziano di età; alle sue riunioni partecipa con funzioni di Segretario il Direttore dell'Unione.

 

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 3 volte l'anno a seguito di avviso di convocazione firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno.

 

L'avviso dovrà essere inviato almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a giorni cinque ma l'avviso deve essere inviato per espresso.

 

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in via eccezionale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

 

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio aventi diritto al voto; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

 

Ciascun membro del Consiglio dispone di un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

 

Le modalità delle votazioni saranno decise dal Presidente, salvo per il caso delle elezioni alle cariche sociali che avranno luogo necessariamente a scrutinio segreto.

 

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.

 

Il Presidente può chiamare a far parte del Consiglio, in determinati casi e per problemi specifici, in qualità di esperti e con voto consultivo, i rappresentanti di Imprese associate direttamente interessate all'argomento posto all'ordine del giorno.

 

 

 

Art. 27 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

 

a)           promuovere, deliberare ed attuare i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea, sentite le relazioni del Presidente e dei Vicepresidenti sulle attività di loro competenza di cui agli artt. 30 e 31;

 

b)           eleggere, nel proprio seno, tre membri - di cui uno con funzioni di Tesoriere - che entreranno a far parte del Comitato Esecutivo; nonché designare i membri sostituti nel Comitato Esecutivo in caso di cessazione prima della scadenza del mandato;

 

c)           discutere ed approvare il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea e verificato dal Comitato Esecutivo;

 

d)           deliberare su eventuali ricorsi delle Sezioni;

 

e)           deliberare sui ricorsi presentati dalle Imprese avverso le decisioni del Comitato Esecutivo per mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Unione;

 

f)            deliberare sui provvedimenti di espulsione di cui all'art. 5 col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti ed a scrutinio segreto, e deliberare le altre sanzioni previste dallo statuto;

 

g)           nominare la Commissione di designazione;

 

h)           proporre all’Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;

 

i)             formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;

 

l)        esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;

 

 

Art. 28 - Comitato Esecutivo

 Il Comitato Esecutivo è composto:

 

Ø                    dal Presidente dell'Unione;

Ø                    dai due Vicepresidenti eletti;

Ø                    dai due Vicepresidenti di diritto;

Ø                    dall'ex Presidente dell'Unione da ultimo cessato dall'incarico, purché ancora socio;

Ø                    da tre ulteriori membri - di cui uno con funzioni di Tesoriere - designati dal Consiglio Direttivo, eletti al proprio interno dal consiglio direttivo

 

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente eletto più anziano di età; alle sue riunioni partecipa con funzioni di Segretario il Direttore dell'Unione.

 

Il Comitato Esecutivo dura in carica un biennio.

 

Del Comitato Esecutivo non può far parte più di un rappresentante della stessa Impresa associata.

 

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni bimestre su invito del Presidente o anche prima per i casi urgenti o per richiesta di almeno quattro membri.

 

La convocazione è fatta mediante avviso comunicato almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 3 giorni.

 

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

 

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sia presente almeno meta’ dei componenti  in carica.

 

Ogni membro ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega.

 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

 

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Il Presidente determina le modalità delle votazioni, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

 

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano inoltre a titolo consultivo - quale invitato permanente  e senza diritto di voto – gli eventuali componenti della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Imperia designati in rappresentanza dell'Unione, qualora non coincidano con una delle persone di cui al primo comma del presente articolo.

 

 

Art. 29 - Compiti del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo di:

a) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;

 

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

 

c) provvedere, su proposta dei Vicepresidenti eletti dall'Assemblea alla nomina dei componenti le Commissioni Permanenti di cui all'art. 30;

 

d) verificare il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere;

 

e) deliberare sull'ammissione delle Imprese e sulla loro assegnazione alle Sezioni;

 

f) deliberare sulla risoluzione del rapporto associativo per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 7;

 

g) provvedere alle eventuali modificazioni ed aggiunte circa il numero e la composizione delle Sezioni su proposta della Commissione Organizzazione e Problemi Economici;

 

h) nominare i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organi in genere, secondo gli scopi fissati nell'art. 2;

 

l) mantenere i rapporti con il Consiglio Direttivo della Confindustria Liguria o con eventuali organi sostitutivi;

 

m) deliberare sulla proposta del Direttore in ordine alla organizzazione dei servizi, agli ordinamenti ed organici del personale dell'Unione ed agli eventuali incarichi di consulenza;

 

n) erogare somme e contributi nel quadro delle finalità dell'Unione; il Comitato Esecutivo può però darne mandato al Presidente;

 

o) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano del Consiglio Direttivo, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;

 

p) stabilire l’azione a breve termine dell’Unione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;

 

q) esercitare gli altri compiti previsti  dal presente statuto.

 

 

Art. 30 - Commissioni Permanenti

Sono istituite due Commissioni Permanenti a carattere consultivo per i seguenti settori:

 

- Organizzazione e Problemi economici;

 

- Rapporti Sindacali e Relazioni esterne.

 

Le Commissioni sono tenute ad esaminare ed a proporre soluzioni per il miglior conseguimento dei fini statutari e per la più efficiente funzionalità dell'Organizzazione e, a richiesta del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o del Presidente, sono tenute a formulare pareri su problemi specifici di loro competenza.

 

Ciascuna delle Commissioni Permanenti sarà presieduta da uno dei Vicepresidenti eletti dall'Assemblea e sarà formata da sei componenti, compreso il Presidente di Commissione, di cui almeno uno appartenente alla Piccola Industria e almeno uno del Gruppo Giovani.

 

Le Commissioni si riuniscono periodicamente a seguito di convocazione del Vicepresidente responsabile, per la trattazione degli affari di propria competenza.

 

Il Vicepresidente riferisce periodicamente al Comitato Esecutivo ed al Consiglio Direttivo sulla attività della propria Commissione.

 

Ad ogni Commissione sarà adibito un segretario scelto fra i Funzionari dell'Unione, nominato dal Comitato Esecutivo d'intesa con il Direttore.

 

 

Art. 31 - Commissioni temporanee

Su iniziativa del Comitato Esecutivo possono essere costituite Commissioni Temporanee per lo studio e la trattazione di particolari problemi locali di durata limitata nel tempo.

Le modalità di funzionamento e la composizione delle Commissioni Temporanee verranno stabilite caso per caso dal Comitato Esecutivo che provvederà pure alla nomina del Presidente e dei membri delle stesse.

 

 

Art. 32 - Compiti del Presidente

 

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

 

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Unione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

 

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

 

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

 

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.

 

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

 

Il Presidente dura in carica due anni.

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Unione di fronte ai terzi ed in giudizio con firma singola. In caso d'urgenza, o qualora temporaneamente assente, viene sostituito dal Vicepresidente eletto più anziano di età.

 

Presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo e provvede alla loro convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto.

 

Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, assume e dimette su conforme deliberazione del Comitato Esecutivo il personale e cura l'osservanza del presente Statuto, vigila sull'andamento dell'Unione e ne riferisce al Comitato Esecutivo.

 

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Comitato riferendone allo stesso alla prima sua adunanza e salva successiva ratifica dello stesso.

 

Egli può delegare ai Vicepresidenti, congiuntamente o singolarmente, alcune delle mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto.

 

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

 

 

Art. 33 – Vice Presidenti

 

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Unione, il Presidente è affiancato da due Vice Presidenti elettivi.

 

Il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi .

 

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

 

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

 

Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

 

I Vice Presidenti durano in carica 2 anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

 

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su  proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

 

 

 

 

Art. 34 - Revisori Contabili

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, ogni biennio il Collegio dei Revisori Contabili che è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti.

 

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

 

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Possono essere elette all'incarico di Revisori anche persone che non abbiano responsabilità di impresa.

 

Almeno uno dei Revisori effettivi deve essere in possesso della qualifica di Revisore ufficiale Contabile.

 

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i 3 candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

 

I Membri effettivi scelgono tra loro il Presidente del Collegio.

 

Il Collegio dei Revisori ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Unione, eseguendo verifiche di cassa e contabili e di procedere alla verifica del rendiconto consuntivo e bilancio preventivo, riferendone all'Assemblea.

 

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

 

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

 

 

Art. 35 - Probiviri

 

L’Assemblea di ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto, 5 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

 

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

 

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

 

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

 

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Unione.

 

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei Probiviri eletti dall’Assemblea subentra automaticamente il Proboviro primo dei non eletti; in caso di parità di voti subentra quello più anziano di età.

 

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

 

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5  Probiviri eletti dall’Assemblea.

 

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Imperia che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea.

 

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

 

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

 

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

 

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

 

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Unione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

 

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

 

L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Unione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

 

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

 

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri  delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

 

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma,  escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 5 Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

 

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

 

 

Art. 36 - Disposizioni generali sulle cariche

 

All'elezione delle cariche direttive, così come dei Revisori dei Conti e dei Probiviri si procede mediante scrutinio segreto.

 

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

 

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i rappresentanti delle imprese aderenti all’Unione, intendendosi: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

 

La cessazione della legale rappresentanza comporta automaticamente la decadenza della carica.

 

I competenti organi dell'Unione provvederanno alla sostituzione.

 

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Unione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Unione.

 

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 34 e 35  del presente statuto.

 

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato Esecutivo dell’Unione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative

 

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

 

Coloro che sono chiamati ad occupare cariche resesi vacanti prima della scadenza del mandato, le mantengono fino alla data precedentemente fissata.

 

 

Art. 37 - Rieleggibilità delle cariche

Il Presidente dell'Unione può essere rieletto, ma il suo mandato non può durare più di due bienni consecutivi. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

 

I Vicepresidenti dell'Unione eletti dall'Assemblea possono essere rieletti, ma il loro mandato non può durare più di tre bienni consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

 

Analogo criterio di rotazione si applica, nel limite di tre bienni consecutivi, per i Presidenti del Gruppo Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, dei componenti elettivi di Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo  per i Presidenti delle Sezioni di categoria.

 

 

Art. 38 - Direttore

Il Direttore dell'Unione è nominato e revocato dal Comitato Esecutivo.

 

Le funzioni di Direttore sono incompatibili con l'esercizio di professioni e con altri impieghi. Egli non può assumere incarichi e cariche, anche se non retribuiti, senza l'autorizzazione del Comitato Esecutivo.

 

Il Direttore provvederà all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi dell'Unione ed alla organizzazione dei servizi ed uffici, esercitando sul personale addetto la sorveglianza disciplinare e morale.

 

Egli interviene, senza diritto di voto, alle sedute di tutti gli Organi dell'Unione.

 

 

 

Titolo VI – Patrimonio e strumenti contabili

 

 

Art. 39 - Patrimonio Sociale

 

Il Patrimonio sociale è formato:

 

a)      dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque vengano in legittimo possesso dell'Unione;

 

b)      delle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Ogni anno deve essere fatto e conservato in apposito libro un regolare inventario del patrimonio sociale.

Durante la vita dell’Unione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché, fondi, riserve o capitale.

 

 

Art. 40 - Entrate

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a)      dall'ammontare delle quote di iscrizione, delle quote ordinarie annue e delle quote straordinarie di cui all'art. 13;

 

b)      dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

 

c)      dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, ecc.);

d)      dai contributi di altre Associazioni aderenti.

 

 

Art. 41 - Esercizio Sociale e bilanci

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

 

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.

 

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

 

 

Art. 42 - Tesoriere

Il Tesoriere vigila a che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia conforme alle deliberazioni dei competenti Organi dell'Unione.

 

Egli cura la compilazione del rendiconto annuale che dopo la verifica da parte del Comitato Esecutivo e con la relazione dei Revisori dei Conti verrà sottoposto all'Assemblea.

 

Cura la compilazione del bilancio preventivo da sottoporre al Comitato Esecutivo.

 

 

 

Titolo V – Modifiche statutarie e scioglimento

 

 

Art. 43 - Modifiche Statutarie

 

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea  con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

 

In casi particolari,  il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

 

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

 

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

 

 

Art. 44 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’Unione può essere richiesto da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti. Deve essere convocata per deliberare in proposito.

 

Lo scioglimento è deliberato da apposita Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, con la deliberazione presa con il voto favorevole di almeno 3/4 del totale dei voti spettanti alle Imprese associate.

 

Tale Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

 

La deliberazione di scioglimento disciplinerà la destinazione da darsi alle eventuali attività patrimoniali residue che potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.